Quesito tecnico:
In un edificio adibito a uffici pubblici, con circa 437 persone presenti, impianti antincendio attivi e materiali combustibili in archivio, è obbligatorio che gli addetti antincendio conseguano l’idoneità tecnica presso i Vigili del Fuoco (VVF)?
📘 Inquadramento normativo
Il D.M. 2 settembre 2021, in vigore dal 4 ottobre 2022, ha ridefinito il sistema di formazione degli addetti antincendio, distinguendo tra:
1. Livello di formazione (Allegato III)
Stabilisce la durata e il contenuto del corso in funzione del rischio incendio:
Livello | Descrizione | Durata corso |
---|---|---|
Livello 1 | Attività a (ex basso rischio) | 4 ore |
Livello 2 | Attività soggette, con affollamento >50, presenza di impianti e combustibili | 8 ore |
Livello 3 | Attività ad (ex alto rischio): elencate tassativamente | 16 ore |
Attenzione: Il livello di rischio non determina automaticamente l’obbligo dell’esame VVF per l’idoneità tecnica.
2. Idoneità tecnica – Quando è obbligatoria?
È regolata dall’art. 5 e dall’Allegato IV dello stesso D.M.
L’idoneità tecnica è un accertamento formale da parte del Comando VVF (prova scritta, orale e pratica) ed è obbligatoria solo per specifici luoghi di lavoro elencati tassativamente.
📄 Esempi di attività per cui l’idoneità tecnica è obbligatoria:
- Stabilimenti Seveso (D.Lgs. 105/2015)
- Depositi combustibili >10.000 m²
- Uffici con oltre 500 persone
- Archivi e musei aperti al pubblico >1.000 m²
- Strutture sanitarie, RSA, scuole >300 persone
- Locali di spettacolo con >100 posti
(elenco completo: Allegato IV – D.M. 2/9/2021)
Conclusione normativa:
L’obbligo di sostenere l’esame VVF non dipende dal livello di rischio, ma dalla tipologia specifica di attività esercitata.
🏛️ Caso pratico: uffici pubblici con 437 occupanti
Nel caso esaminato:
- L’attività rientra tra quelle soggette ai controlli VVF (DPR 151/2011).
- L’affollamento è inferiore a 500 persone.
- Non si configura un archivio/museo aperto al pubblico >1000 m².
- Sono presenti impianti attivi (rivelazione, EVAC, spegnimento) e carico combustibile medio.
🧾 Applicazione:
- Livello di formazione richiesto: Livello 2 (8 ore + prova pratica)
- Idoneità tecnica VVF: ❌ Non necessaria, perché l’attività non rientra nell’Allegato IV
- Esame presso Comando VVF: ❌ Non obbligatorio
✅ Conclusioni operative
Parametro | Applicazione |
---|---|
Corso richiesto | Livello 2 – 8 ore |
Esame VVF | Non previsto |
Obbligo idoneità tecnica | ❌ Escluso |
Riferimento normativo | Art. 5 + Allegato IV – D.M. 2/9/2021 |
📌 Non è corretto affermare che l’idoneità tecnica sia obbligatoria per tutti i Livelli 3.
È obbligatoria solo se espressamente prevista per l’attività esercitata, a prescindere dal livello.
📚 Riferimenti normativi
- D.M. 2 settembre 2021 – Art. 3, 4, 5 – Allegati III e IV
- D.Lgs. 81/08 – Art. 18 e 46
- DPR 151/2011 – Classificazione attività soggette
- FAQ VVF e note interpretative (fonti: vigilfuoco.it,)
📝 Questo approfondimento è destinato a RSPP, tecnici antincendio e datori di lavoro che desiderano una lettura corretta e coerente della normativa.
Evita interpretazioni errate basate esclusivamente sul “livello” del corso, senza considerare le fattispecie oggettive previste per l’idoneità tecnica.
—
🔗 Per scaricare modelli utili (nomina addetti, check formazione, DVR antincendio aggiornato), contatta la Secogest Srl.
info@secogestsrl.com