Quesito tecnico:
In un edificio adibito a uffici pubblici, con circa 437 persone presenti, impianti antincendio attivi e materiali combustibili in archivio, è obbligatorio che gli addetti antincendio conseguano l’idoneità tecnica presso i Vigili del Fuoco (VVF)?


📘 Inquadramento normativo

Il D.M. 2 settembre 2021, in vigore dal 4 ottobre 2022, ha ridefinito il sistema di formazione degli addetti antincendio, distinguendo tra:

1. Livello di formazione (Allegato III)

Stabilisce la durata e il contenuto del corso in funzione del rischio incendio:

LivelloDescrizioneDurata corso
Livello 1Attività a (ex basso rischio)4 ore
Livello 2Attività soggette, con affollamento >50, presenza di impianti e combustibili8 ore
Livello 3Attività ad (ex alto rischio): elencate tassativamente16 ore

Attenzione: Il livello di rischio non determina automaticamente l’obbligo dell’esame VVF per l’idoneità tecnica.


2. Idoneità tecnica – Quando è obbligatoria?

È regolata dall’art. 5 e dall’Allegato IV dello stesso D.M.
L’idoneità tecnica è un accertamento formale da parte del Comando VVF (prova scritta, orale e pratica) ed è obbligatoria solo per specifici luoghi di lavoro elencati tassativamente.

📄 Esempi di attività per cui l’idoneità tecnica è obbligatoria:

  • Stabilimenti Seveso (D.Lgs. 105/2015)
  • Depositi combustibili >10.000 m²
  • Uffici con oltre 500 persone
  • Archivi e musei aperti al pubblico >1.000 m²
  • Strutture sanitarie, RSA, scuole >300 persone
  • Locali di spettacolo con >100 posti
    (elenco completo: Allegato IV – D.M. 2/9/2021)

Conclusione normativa:

L’obbligo di sostenere l’esame VVF non dipende dal livello di rischio, ma dalla tipologia specifica di attività esercitata.


🏛️ Caso pratico: uffici pubblici con 437 occupanti

Nel caso esaminato:

  • L’attività rientra tra quelle soggette ai controlli VVF (DPR 151/2011).
  • L’affollamento è inferiore a 500 persone.
  • Non si configura un archivio/museo aperto al pubblico >1000 m².
  • Sono presenti impianti attivi (rivelazione, EVAC, spegnimento) e carico combustibile medio.

🧾 Applicazione:

  • Livello di formazione richiesto: Livello 2 (8 ore + prova pratica)
  • Idoneità tecnica VVF: ❌ Non necessaria, perché l’attività non rientra nell’Allegato IV
  • Esame presso Comando VVF: ❌ Non obbligatorio

✅ Conclusioni operative

ParametroApplicazione
Corso richiestoLivello 2 – 8 ore
Esame VVFNon previsto
Obbligo idoneità tecnica❌ Escluso
Riferimento normativoArt. 5 + Allegato IV – D.M. 2/9/2021

📌 Non è corretto affermare che l’idoneità tecnica sia obbligatoria per tutti i Livelli 3.
È obbligatoria solo se espressamente prevista per l’attività esercitata, a prescindere dal livello.


📚 Riferimenti normativi

  • D.M. 2 settembre 2021 – Art. 3, 4, 5 – Allegati III e IV
  • D.Lgs. 81/08 – Art. 18 e 46
  • DPR 151/2011 – Classificazione attività soggette
  • FAQ VVF e note interpretative (fonti: vigilfuoco.it,)

📝 Questo approfondimento è destinato a RSPP, tecnici antincendio e datori di lavoro che desiderano una lettura corretta e coerente della normativa.
Evita interpretazioni errate basate esclusivamente sul “livello” del corso, senza considerare le fattispecie oggettive previste per l’idoneità tecnica.

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