
Premessa normativa
Dal 12 gennaio 2025 è in vigore la legge n. 203/2024, che modifica i commi 2 e 3 dell’art. 65 del d.lgs. n. 81/2008, introducendo importanti novità sull’utilizzo dei locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei per attività lavorative, noti anche come locali sotterranei e seminterrati art. 65 D.Lgs. 81/08. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito le prime indicazioni operative.
1. Uso in deroga dei locali sotterranei e semi-sotterranei
- Condizioni: L’uso è consentito solo se le lavorazioni non danno luogo a emissioni di agenti nocivi e se sono rispettati i requisiti di sicurezza, aerazione, illuminazione e microclima previsti dall’allegato IV del d.lgs. 81/2008.
- Comunicazione obbligatoria: Il datore di lavoro deve inviare una comunicazione tramite PEC all’INL territoriale, almeno 30 giorni prima dell’utilizzo, allegando la documentazione che attesti il rispetto dei requisiti.
- Decorrenza: I locali possono essere utilizzati trascorsi 30 giorni dalla comunicazione, salvo richiesta di ulteriori informazioni o espresso divieto da parte dell’INL.
2. Modalità e contenuti della comunicazione
- Requisiti urbanistici: La comunicazione può essere presentata solo per locali già dotati di titolo edilizio con destinazione d’uso compatibile.
- Documentazione: Alla comunicazione vanno allegati:
- Relazione dettagliata sulle attività e lavorazioni svolte, specificando che non vi sono emissioni di agenti nocivi.
- Asseverazione di un tecnico abilitato (iscritto all’Albo professionale) che certifichi:
- Conformità urbanistica ed edilizia
- Agibilità dei locali
- Rispetto delle norme igienico-sanitarie (secondo regolamenti comunali e disposizioni ASL)
- Rispetto delle norme di sicurezza (illuminazione, aerazione, microclima)
- Conformità degli impianti (elettrico, idrotermosanitario, ascensore, condizionamento, ecc.)
- Modulo: È disponibile un modulo INL sul sito istituzionale.
3. Attività escluse
Non è possibile presentare la comunicazione per attività che comportano emissioni di agenti nocivi, come:
- Verniciatura
- Saldatura
- Uso di minerali a spruzzo
- Uso di solventi/collanti non ad acqua
- Ricarica batterie
- Lavorazione materie plastiche a caldo
- Officine con prova motori
- Falegnamerie
- Tintolavanderie
- Sviluppo e stampa
- Tipografie
- Altre attività analoghe
Inoltre, la comunicazione non può essere presentata se non sono rispettati i requisiti di sicurezza, aerazione, illuminazione e microclima.
4. Valutazione del gas radon
- Obbligo: Entro 24 mesi dall’inizio dell’attività, il datore di lavoro deve effettuare la valutazione della concentrazione di gas radon tramite servizi di dosimetria riconosciuti.
- Documento di valutazione dei rischi: La relazione tecnica sul radon deve essere allegata al DVR aziendale.
5. Variazioni, volture e modifiche
- Volture: In caso di variazione di ragione sociale o datore di lavoro, è sufficiente una dichiarazione che confermi il permanere dei requisiti già comunicati.
- Modifiche: Ogni variazione significativa (es. tipologia attività, aggiunta/rimozione locali) richiede una nuova comunicazione all’INL.
6. Particolari esigenze tecniche
- La nuova disciplina si applica anche ai locali utilizzati per “particolari esigenze tecniche”, ma solo per le attività iniziate dopo il 12 gennaio 2025.
- Chi già utilizzava i locali per esigenze tecniche prima di tale data, in assenza di emissioni nocive, non deve presentare comunicazione.
7. Istanze presentate alle ASL prima della modifica
- Le richieste di deroga trasmesse prima del 12 gennaio 2025 restano di competenza delle ASL e saranno gestite secondo la normativa vigente al momento della presentazione.
8. Richieste di integrazione e diniego
- L’INL può richiedere ulteriori informazioni se la documentazione è incompleta.
- In caso di mancato rispetto dei requisiti, l’INL può negare l’utilizzo dei locali, motivando il diniego via PEC.
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Le nuove regole INL sull’utilizzo dei locali sotterranei e semi-sotterranei per attività lavorative impongono adempimenti precisi, comunicazioni obbligatorie e una rigorosa verifica dei requisiti tecnici e documentali.
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👉 Scarica qui la nota INL e il modulo di comunicazione:
Nota INL n. 811/2025 e modulo comunicazione (PDF)
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