Locali sotteranei o semi-sotteranei per attività lavorative

Premessa normativa

Dal 12 gennaio 2025 è in vigore la legge n. 203/2024, che modifica i commi 2 e 3 dell’art. 65 del d.lgs. n. 81/2008, introducendo importanti novità sull’utilizzo dei locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei per attività lavorative, noti anche come locali sotterranei e seminterrati art. 65 D.Lgs. 81/08. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito le prime indicazioni operative.


1. Uso in deroga dei locali sotterranei e semi-sotterranei

  • Condizioni: L’uso è consentito solo se le lavorazioni non danno luogo a emissioni di agenti nocivi e se sono rispettati i requisiti di sicurezza, aerazione, illuminazione e microclima previsti dall’allegato IV del d.lgs. 81/2008.
  • Comunicazione obbligatoria: Il datore di lavoro deve inviare una comunicazione tramite PEC all’INL territoriale, almeno 30 giorni prima dell’utilizzo, allegando la documentazione che attesti il rispetto dei requisiti.
  • Decorrenza: I locali possono essere utilizzati trascorsi 30 giorni dalla comunicazione, salvo richiesta di ulteriori informazioni o espresso divieto da parte dell’INL.

2. Modalità e contenuti della comunicazione

  • Requisiti urbanistici: La comunicazione può essere presentata solo per locali già dotati di titolo edilizio con destinazione d’uso compatibile.
  • Documentazione: Alla comunicazione vanno allegati:
    • Relazione dettagliata sulle attività e lavorazioni svolte, specificando che non vi sono emissioni di agenti nocivi.
    • Asseverazione di un tecnico abilitato (iscritto all’Albo professionale) che certifichi:
      • Conformità urbanistica ed edilizia
      • Agibilità dei locali
      • Rispetto delle norme igienico-sanitarie (secondo regolamenti comunali e disposizioni ASL)
      • Rispetto delle norme di sicurezza (illuminazione, aerazione, microclima)
      • Conformità degli impianti (elettrico, idrotermosanitario, ascensore, condizionamento, ecc.)
  • Modulo: È disponibile un modulo INL sul sito istituzionale.

3. Attività escluse

Non è possibile presentare la comunicazione per attività che comportano emissioni di agenti nocivi, come:

  • Verniciatura
  • Saldatura
  • Uso di minerali a spruzzo
  • Uso di solventi/collanti non ad acqua
  • Ricarica batterie
  • Lavorazione materie plastiche a caldo
  • Officine con prova motori
  • Falegnamerie
  • Tintolavanderie
  • Sviluppo e stampa
  • Tipografie
  • Altre attività analoghe

Inoltre, la comunicazione non può essere presentata se non sono rispettati i requisiti di sicurezza, aerazione, illuminazione e microclima.


4. Valutazione del gas radon

  • Obbligo: Entro 24 mesi dall’inizio dell’attività, il datore di lavoro deve effettuare la valutazione della concentrazione di gas radon tramite servizi di dosimetria riconosciuti.
  • Documento di valutazione dei rischi: La relazione tecnica sul radon deve essere allegata al DVR aziendale.

5. Variazioni, volture e modifiche

  • Volture: In caso di variazione di ragione sociale o datore di lavoro, è sufficiente una dichiarazione che confermi il permanere dei requisiti già comunicati.
  • Modifiche: Ogni variazione significativa (es. tipologia attività, aggiunta/rimozione locali) richiede una nuova comunicazione all’INL.

6. Particolari esigenze tecniche

  • La nuova disciplina si applica anche ai locali utilizzati per “particolari esigenze tecniche”, ma solo per le attività iniziate dopo il 12 gennaio 2025.
  • Chi già utilizzava i locali per esigenze tecniche prima di tale data, in assenza di emissioni nocive, non deve presentare comunicazione.

7. Istanze presentate alle ASL prima della modifica

  • Le richieste di deroga trasmesse prima del 12 gennaio 2025 restano di competenza delle ASL e saranno gestite secondo la normativa vigente al momento della presentazione.

8. Richieste di integrazione e diniego

  • L’INL può richiedere ulteriori informazioni se la documentazione è incompleta.
  • In caso di mancato rispetto dei requisiti, l’INL può negare l’utilizzo dei locali, motivando il diniego via PEC.

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Le nuove regole INL sull’utilizzo dei locali sotterranei e semi-sotterranei per attività lavorative impongono adempimenti precisi, comunicazioni obbligatorie e una rigorosa verifica dei requisiti tecnici e documentali.
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Nota INL n. 811/2025 e modulo comunicazione (PDF)

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