Secogest – come inquadrare bar e ristorazione

Il caso Crans-Montana (e, più in generale, gli incendi in locali affollati) ci ricorda una verità semplice: nei luoghi di intrattenimento l’emergenza corre più veloce delle persone. In Italia, mentre il Viminale richiama Prefetture e controlli sulla sicurezza nei contesti della movida, arriva un documento tecnico che “taglia” uno dei punti più discussi sul territorio: come inquadrare bar e ristorazione quando c’è musica, karaoke o serate evento.

Parliamo della circolare del Dipartimento dei Vigili del Fuoco – 15 gennaio 2026 (prot. 678): un indirizzo operativo pensato per dare uniformità applicativa e distinguere correttamente bar/ristoranti da locali di intrattenimento e pubblico spettacolo (discoteche, sale da ballo, ecc.).


1) La regola base: bar e ristoranti NON sono attività soggette al DPR 151/2011 (ma attenzione alle eccezioni)

La circolare ribadisce un chiarimento “storico” dei VVF: bar e ristoranti, di per sé, non sono ricompresi nell’Allegato I del DPR 151/2011 e quindi non sono automaticamente soggetti ai relativi adempimenti.

Due eccezioni pratiche da non sottovalutare:

  • se bar/ristorante è dentro un’attività con regola tecnica specifica, deve rispettarne le prescrizioni (perché diventa parte del sistema complessivo);
  • restano soggette le attività “a servizio” che lo sono per natura (es. impianti di produzione calore > 116 kW).

2) Quando scatta il “salto” verso il pubblico spettacolo: articoli 68 e 80 TULPS + prevenzione incendi dedicata

La circolare ricorda che i locali destinati a spettacoli e trattenimenti pubblici sono soggetti a verifica di agibilità (TULPS) e, lato prevenzione incendi, trovano applicazione riferimenti specifici come:

  • DM 19 agosto 1996 (regola tecnica locali di pubblico spettacolo);
  • RTV V.15 del Codice (DM 22 novembre 2022);
  • DPR 151/2011 – attività n. 65 se capienza > 100 persone o superficie > 200 m².

Il cuore del messaggio: discoteche e sale da ballo sono esempi tipici perché l’attività prevalente è intrattenimento, con elevato affollamento e permanenza prolungata del pubblico.


3) Musica dal vivo e karaoke: “ammessi” come accessori, ma con condizioni chiare

Qui sta il punto che interessa tantissimi locali:

Il DM 19 agosto 1996 esclude dal proprio campo di applicazione i pubblici esercizi con strumenti musicali senza aspetto danzante/spettacolo e quelli con karaoke, purché:

  • non sia installato in sale appositamente allestite per esibizioni;
  • la capienza della sala non superi 100 persone.

Quindi, se musica/karaoke è accessorio e non prevalente rispetto alla somministrazione, l’attività può restare “bar/ristorante”.

Quando cambia tutto (e serve riesame): se l’intrattenimento diventa prevalente oppure comporta una trasformazione funzionale del locale (assetti, impianti, layout, gestione affollamento), allora va rivalutato l’inquadramento complessivo alla luce di TULPS e dell’eventuale assoggettamento a DPR 151 e regole tecniche dei locali di pubblico spettacolo (DM 19/08/1996 o RTV V.15).


4) “Non soggetto” non significa “senza obblighi”: il perno è la valutazione rischio incendio e la gestione emergenza

La circolare chiarisce un concetto che spesso crea confusione: se non c’è una regola tecnica specifica per bar/ristoranti, la sicurezza antincendio si costruisce tramite valutazione del rischio incendio secondo:

  • DM 3 settembre 2021 (criteri generali), applicando Codice di prevenzione incendi (DM 3 agosto 2015 – RTO) oppure, per i casi a basso rischio, il “Minicodice” (Allegato I del DM 3 settembre 2021).

E attenzione: questa valutazione non sostituisce la valutazione rischi del D.Lgs. 81/2008 (DVR), che resta centrata sulla tutela dei lavoratori.


5) Piano di emergenza: quando è obbligatorio (anche se hai pochi dipendenti)

La circolare richiama il DM 2 settembre 2021: il datore di lavoro deve predisporre misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza e il piano di emergenza nei casi:

  • almeno 10 lavoratori;
  • luoghi aperti al pubblico con più di 50 persone presenti contemporaneamente, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
  • attività rientranti nell’Allegato I del DPR 151/2011.

Punto chiave: oggi conta il numero complessivo degli “occupanti” (clienti/visitatori/utenti inclusi), non solo i lavoratori.

In più, viene ribadito il principio di inclusività: nel piano emergenza vanno previste indicazioni specifiche per persone con esigenze speciali.


6) La lezione operativa (anche alla luce di Crans-Montana): evita l’“effetto trasformazione” non gestito

Gli incidenti nei locali nascono spesso dalla stessa dinamica:

  • serata che “cresce” (DJ set, area dedicata, luci/impianti, bigliettazione, sicurezza all’ingresso),
  • affollamento che aumenta,
  • layout e gestione che cambiano,
  • ma l’inquadramento resta “da bar”.

La circolare VVF dice: se cambia la funzione, va riesaminata tutta l’attività.


Checklist Secogest: 10 domande che ti dicono subito se stai entrando nel “pubblico spettacolo”

  1. La musica/animazione è il motivo per cui la gente viene (più del bere/mangiare)?
  2. Hai area ballo o dinamiche “da pista”?
  3. Hai predisposto una sala allestita per esibizioni/karaoke?
  4. Superi (o rischi di superare) 100 persone in sala?
  5. Superi 200 m² o la capienza complessiva può essere >100? (attenzione attività 65)
  6. In certe serate sei aperto al pubblico con >50 presenti contemporaneamente? (piano emergenza)
  7. Hai flussi di ingresso/uscita e affollamento gestiti con procedure e personale?
  8. Hai valutazione rischio incendio aggiornata (Codice o Minicodice)?
  9. Il piano emergenza considera anche clienti/visitatori e persone con esigenze speciali?
  10. Il numero e la formazione degli addetti antincendio è coerente con lo scenario reale delle serate?

Se rispondi “sì” a più punti, serve una verifica tecnica/gestionale: spesso non è “burocrazia”, è riduzione del rischio + protezione dell’attività.


Cosa può fare Secogest per te (in modo pratico)

  • Check di inquadramento: bar/ristorazione vs pubblico spettacolo, serate evento, capienze e condizioni.
  • Valutazione rischio incendio (Codice/Minicodice) + aggiornamento procedure di esercizio.
  • Piano di emergenza tarato sugli occupanti reali (non solo dipendenti) e inclusivo.
  • Pacchetto evidenze: registri, checklist serata, formazione addetti, gestione affollamento (difendibilità in caso di controllo).

Documento di riferimento (VVF, 15/01/2026 – prot. 678)

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